E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. n.44 del 01.04.2021.
Rilevante, per le scuole come la nostra, l’art. 2 comma 1, che riprendiamo:
Art. 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attivita’ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo’ essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e’ consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita’ sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, anche con riferimento alla possibilita’ di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.